LA STORIA INFINITA DEL LICEO "MOSCATI": IL TAR DI LECCE BLOCCA TUTTO
Di Carlo Caprino (del 27/05/2009 @ 12:41:11, in Cronache, letto 4311 volte)

SENTENZA TAR LECCE N. 01286/2009
REG.SEN. N. 00892/2008
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 892/08 proposto, in sede di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da: - Lupo chiara, Lupo Grazia, Lillo Lucia, Lupo Gianmarco, Lupo Saverio Florindo e Lupo Diego, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Gabriella Spata ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Zanardelli 60;
contro - la Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ilaria Giancotti e Mirella Trisolini ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Vantaggiato, alla via Zanardelli 7;
- il Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Piero G. Relleva ed elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Zanardelli 7;
- il Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
nei confronti di
- “Inedil Costruzioni Generali S.r.l.”, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piero G. Relleva ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Vantaggiato, alla via Zanardelli 7;

per l’annullamento
- di tutti gli atti del procedimento relativo alla realizzazione dei lavori di costruzione, nel Comune di Grottaglie, del Liceo Scientifico “G. Moscati”, e in particolare:
- delle delibere della Giunta Provincia di Taranto n. 67 e n. 68 del 24.3.06; n. 306 dell’11.12.06; n. 55, n. 56 e n. 57 del 3.4.07; n. 88, n. 89 e n. 90 del 26.5.08; n. 121 del 30.6.08;
- della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Territorio e Ambiente della Provincia di Taranto n. 10 del 20.3.06;
- della determinazione del Dirigente del Settore Espropri della Provincia di Taranto n. 43964 del 2.9.08;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, in specie, la comunicazione di avvio del procedimento in data 27.10.05; le deliberazioni in data 11.2.05 e 30.8.05 della Commissione ex art. 16, comma 5, l.r. 13/01; la relazione del Dirigente del Settore Progettazione Edilizia – Area Tecnica della Provincia di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai ricorrenti; il parere del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grottaglie in data 12.12.07.

Visto il ricorso e i motivi aggiunti.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia, del Comune e della controinteerssata intimati.
Visti gli atti della causa.
Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Spata, Semeraro -in sostituzione di Trisolini e Giancotti- e Vantaggiato -in sostituzione di Relleva.

Osservato quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1.- Nell’originario atto di gravame e nei motivi aggiunti si espone che:
1.1 i ricorrenti sono proprietari di un complesso di aree site nel Comune di Grottaglie, estese circa 40.000 mq. e destinate dal P.R.G. in parte a zona agricola e in parte a zona “C”.
1.2 Con raccomandata del 27.10.05 la Provincia di Taranto comunicava loro l’avvio di un procedimento espropriativo finalizzato alla costruzione, su parte delle aree predette, di un istituto scolastico, il Liceo Scientifico “G. Moscati”.
1.3 In data 24.11.05 essi presentavano le proprie osservazioni.
1.4 Solo casualmente, quindi, i ricorrenti apprendevano che in data 20.12.07 era stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune la delibera di C.C. n. 72 del 18.12.07, di approvazione del progetto preliminare del nuovo liceo -in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 12 l.r. 3/05 e senza necessità di intervento regionale.

2.- La delibera appena citata e gli atti alla medesima presupposti venivano dunque impugnati con il ricorso originario per i seguenti motivi: A) Violazione dell’art. 12, comma 3, l.r. 3/05. Violazione degli artt. 10 e 19 d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii.. B) Violazione dell’art. 12, comma 3, l.r. 3/05 e dell’art. 11 d.p.r. 327/01 sotto altro profilo. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria, irrazionalità dell’azione amministrativa. C) Violazione di principi generali in materia di localizzazione delle opere pubbliche. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione insufficiente, illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa sotto altro profilo. D) Violazione per falsa applicazione dell’art. 16, comma 5, l.r. 13/01. Eccesso di potere. E) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa sotto altro ulteriore profilo.

3.- Successivamente alla proposizione del ricorso, peraltro, intervenivano le delibere di approvazione dei progetti preliminari relativi al 1° lotto funzionale e al 2° lotto di completamento, oltre che quelle di approvazione del progetto per le indagini geognostiche e di autorizzazione all’accesso sulle aree in parola per le indagini funzionali alla progettazione definitiva.
3.1 Detti atti venivano quindi impugnati con motivi aggiunti, così articolati: F) Illegittimità derivata. G) Violazione dell’art. 12, comma 2, l.r. 3/05. H) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per irrazionalità dell’azione amministrativa. 3.- All’udienza del 17 dicembre 2008 la causa era introitata per la decisione.

4.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per i motivi che di seguito si esporranno.

5.- Con riguardo, anzitutto, al contestato difetto di legittimazione della “Inedil S.r.l.” alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, ed al termine per richiederla, deve osservarsi che:
- la giurisprudenza amministrativa ritiene che ai fini della trasposizione del ricorso straordinario il concetto di “controinteressato” sia più ampio rispetto a quello di cui all’art. 21 l. T.a.r., “rientrando in tale categoria non soltanto coloro che siano titolari di una situazione giuridica opposta a quella del ricorrente, diretta alla conservazione dell’atto impugnato, ma anche i soggetti comunque portatori di una situazione giuridica di vantaggio interessata dall’atto amministrativo impugnato” (fra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, IV, 10 marzo 2008, n. 1179);
- la Inedil S.r.l., in quanto proprietaria di terreni prossimi a quelli interessati dal progetto e sui quali, secondo i ricorrenti, potrebbe in ipotesi ubicarsi la scuola, ha un interesse a conservare gli atti oggetto di gravame, al fine di evitare l’espropriazione delle proprie aree (aree rispetto alle quali, oltretutto, ha proposto al Comune la realizzazione di un programma ex art. 18 d.l. 152/91);
- attesa questa posizione di sostanziale controinteresse, il termine entro cui la società poteva richiedere la trasposizione era dunque di 60 giorni, ai sensi dell’art. 10 d.p.r. 24.11.71 n. 1199, e non di 15 ex art. 34 r.d. 26.6.24, n. 1054.

6.- Esaminando, quindi, il merito del ricorso, il Collegio rileva anzitutto come l’art. 12 l.r. 22.2.2005, n. 3, preveda che: “1. Le disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s’intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare […] 3. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, l’approvazione del progetto preliminare o definitivo, deliberata ai soli fini urbanistici dal competente Consiglio comunale previa valutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi interessati, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di approvazione regionale”.
6.1 Nel caso in esame, in specie, il procedimento seguito dall’Amministrazione Comunale si articolava nei termini che seguono: - 27.10.05: comunicazione di avvio del procedimento di esproprio; - 24.11.05: presentazione delle osservazioni dei ricorrenti; - 31.1.06: valutazione delle osservazioni da parte dei progettisti; - 3.2.06: relazione del R.U.P. di controdeduzione alle osservazioni; - 21.3.06: presa d’atto da parte del Dirigente del Settore Espropri della relazione di controdeduzioni; - 20.12.07: delibera di C.C. di approvazione del progetto preliminare, con variante ex art. 12/3 l.r. 3/05 al P.R.G..
6.2 Per un verso, quindi, il Consiglio Comunale non seguiva l’iter consueto articolato nelle fasi dell’adozione della variante, dell’esame delle osservazioni eventualmente presentate, e, infine, dell’approvazione della variante stessa, e, per altro verso e soprattutto, neppure procedeva in via diretta all’esame delle osservazioni formulate dai soggetti interessati, demandando lo stesso ai tecnici incaricati della progettazione ed ai dirigenti degli uffici comunali coinvolti.
6.3 A giudizio del Collegio l’iter percorso dal Comune era dunque viziato, e dev’essere invalidato, appunto in quanto illegittimamente lesivo delle posizioni dei soggetti interessati: in disparte la questione dell’approvazione della variante mediante un’unica delibera, difatti, ciò che sicuramente viola il disposto legislativo è il mancato esame, da parte del Consiglio, delle osservazioni dei terzi. La valutazione delle osservazioni, difatti, è attività la quale non involge esclusivamente aspetti o questioni di tipo tecnico e/o progettuale, ma, anche, profili di ordine più generale e di carattere, per così dire, politico, riconnessi cioè alla comparazione ed al bilanciamento dei diversi interessi coinvolti dall’azione della p.a.: detta valutazione, dunque, non può in alcun modo prescindere dal giudizio del Consiglio Comunale, che in ipotesi ben potrebbe discostarsi dalle indicazioni di natura solo “burocratica” formulate dai tecnici. Nel caso in esame, invece, nessun rilievo articolava il Consiglio sul punto, neppure per relationem, illegittimamente limitandosi a dar conto, in forma del tutto acritica, della relazione del R.U.P. e della presa d’atto del Settore Espropri.
6.4 Sulla scorta di quanto appena esposto, dunque, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati in parte qua, con assorbimento delle altre questioni proposte: sarà dunque necessario che il Consiglio Comunale riapra il procedimento e provveda a delibare le osservazioni formulate dai terzi interessati, adottando poi le determinazioni conseguenti (ai fini conformativi il Collegio rileva che la delibera n. 72/07 potrebbe avere valore di delibera di adozione della variante, cui dovrebbe appunto seguire l’esame delle osservazioni e quindi, eventualmente, la delibera di approvazione).

7.- In ragione di quanto fin qui esposto, e nei sensi e limiti appena indicati, il ricorso va dunque accolto.

8.- Le spese vengono poste a carico dell’Amministrazione comunale e liquidate nella somma complessiva di euro 2.000, oltre agli accessori di legge. 8.1 Sussistono invece giusti motivi per compensarle quanto alle altre parti del giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 892/08 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Grottaglie al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre agli accessori di legge. Spese compensate fra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente Ettore Manca, Consigliere, Estensore Massimo Santini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/05/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


Gir: 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dalla Citta' di Grottaglie