Obblighi, doveri e diritti dei confratelli
Di Staff (del 29/06/2007 @ 16:07:07, in Tradizioni, letto 2994 volte)
Nella sua storia, tra ancora attive e tra ormai estinte, il territorio di Grottaglie conta ben 11 Confraternite. Dalla Confraternita del Salvatore, capostipite dei sodalizi di fedeli e laici, alla confraternita del Purgatorio, l'ultima nata, il 17 novembre 1641, fondata dal D. Federico Monaco.


"Le confraternite o piu comunemente dette "li cungreghe" sono riunioni di fedeli laici, istituite con il permesso del vescovo, per l'esercizio di pie e devote pratiche. Sono dette pure luoghi pii; infatti, per quanto i singoli che dirigono la congrega siano secolari e soggetti all'autorità secolare, tuttavia i confratelli costituiscono un luogo pio e religioso (...) Cosi non si possono alienare loro beni senza assenso apostolico, sono immuni, nè il alcun modo soggetti alla imposizione di gabelle: inoltre gli stessi confratelli agiscono in nome della congrega e godono del beneficio della restituzione integrale e delle altre prerogative di cui gode la Chiesa."


"Per queste ragioni le confraternite sono soggette alla visita del Vescovo, anche se erette nella Chiesa dei regolari, nonostante qualsiasi consuetudine, come la Congrega del Carmine; anzi il vescovo potrà visitare le loro cappelle anche se site nella Chiesa degli stessi regolari (...). Il Vescovo ha facoltà di visitare le congreghe sono solo in tempo di visita, ma tutte le volte che lo richieda il buon governo, come anche di cambiare i decreti, di moderarli e di comportarsi come meglio a lui parrà"



"Non le possono erigere i Regolari, neppure se Gesuiti o Domenicani, nè altri secolari, senza il permesso o contro la volontà del vescovo", al quale specificatamente spetta. Anzi si richiedono le lettere testimoniali dello stesso, nelle quali vengono espresse la pietà della stessa congrega e i doveri cristiani della carità che desidera esercitare (....) Potranno, invero, i Regolari approvare senza il permesso dell'ordinario le confraternite, erette prima della pubblicazione della costituzione anteriormente al 7 dicembre 1624, nelle loro chiese dove risiedono almeno dieci frati, nel caso di un numero minore non possono farlo. Nelle Chiese delle monache non si possono erigere da nessuno senza il consenso del vescovo."


"I confratelli non possono tenere il Santissimo nei loro oratori, se non per giusta causa e col permesso dell'Ordinario; nè possono esporre il Santissimo durante le Quarantore senza sua licenza. Cosi pure nei loro oratori, senza consenso del vescovo e del parroco, non possono celebrare solennemente le messe, ascoltare le confessioni, amministrare i sacramenti, seppellire e fare simili cose che spettano solo al parroco. Non possono fare nei loro oratori il sepolcro per conservare il Santissimo del Giovedì Santo; ma per quanto riguarda le orazioni delle Quarantore, le nostro confraternite espongono il Santissimo, anche senza aver chiesto la licenza, solo in quei giorni nei quali è invalsa la consuetudine (...)"


Queste elencate sono solo alcune delle direttive comuni a tutti le confraternite.

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