FILO… DIRITTO: COME ACCEDERE ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE
Di Salvatore Savoia (del 12/02/2013 @ 07:12:15, in Filo Diritto, letto 1254 volte)

In un momento in cui si registra una certa attenzione da parte dell’opinione pubblica sulle tematiche ambientali, appare utile illustrare la normativa sull’accesso all’informazione ambientale, contenuta nel D. Lgs. n. 195/2005. Si tratta di una disciplina di settore ampiamente derogatoria rispetto a quella generale, contenuta nella L. n. 241/1990, almeno sotto due profili.

Innanzitutto vi è l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso. Il D. Lgs. n. 195/2005 stabilisce che “chiunque” può chiedere di accedere all’informazione ambientale, senza dover dichiarare il proprio interesse. E in ciò si differenzia profondamente dalla disciplina generale, secondo cui soltanto i soggetti titolari di un interesse giuridico differenziato, connesso ad una situazione giuridicamente tutelata, possono proporre istanza di accesso ai documenti amministrativi. Pertanto, chiunque può richiedere all’autorità che detiene l’informazione ambientale di accedervi.

 

 

 

 

Inoltre, il Legislatore ha fissato un ampliamento del contenuto delle notizia accessibili. Costituisce “informazione ambientale” qualsiasi informazione concernente “lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi”.

Rientrano nel concetto di “informazione ambientale” anche le politiche che le Amministrazioni pubbliche intendono attuare sulle questioni ambientali. E’ evidente come questa disciplina speciale sull’accesso all’informazione ambientale sia preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, cioè un controllo generalizzato sull’azione amministrativa che incide sull’ambiente.

 

 

 

La ragione di una così ampia connotazione dell’accesso all’informazione ambientale, privo di un qualunque limite di legittimazione attiva, rispetto a quella prevista dalla disciplina generale per l’accesso documentale, risiede nel fatto che la possibilità di intervento dei cittadini in una materia di notevole interesse comune è concepita come uno stimolo per una più ampia tutela dell’ambiente.

In caso di diniego all’accesso all’informazione ambientale, al di là dei pochi casi di esclusione indicati dal Legislatore, si può ricorrere ai mezzi di tutela previsti dalla disciplina generale, e cioè: ricorso al Tar, intervento del difensore civico competente per territorio laddove istituito, ricorso alla Commissione nazionale per l’accesso ai documenti amministrativi.


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