MASELLA: “PPTR, OCCASIONE IMPERDIBILE PER SVILUPPO ECONOMICO LOCALE SOSTENIBILE”
Di Redazione (del 18/12/2013 @ 06:22:52, in Territorio, letto 1275 volte)

L’Arch. Ciro Masella ha pre4sentato un nutrito e dettagliato elenco di osservazioni in merito al PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR), adottato dalla Regione Puglia, in data 02.08.2013 e successive sue intervenute modificazioni all’adozione. Le osservazioni ed i relativi aggiornamenti sono state presentato all’Assessorato al territorio Regione Puglia, al Sindaco del Comune di Grottaglie, al Presidente della seconda Commissione Urbanistica del Comune di Grottaglie.

Premessa

Il dibattito che si sta svolgendo in queste settimane, con voci e giudizi "a favore" e "contro" il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale di recente adozione, vede voci autorevoli esprimersi sulle diverse questioni legate, in particolare, all'attuazione normativa del Piano; sembra però che, forse strumentalmente, poco si sia colto e difeso questo nuovo piano quale strumento di indirizzo dello sviluppo, politico, economico e sociale della nostra Regione.

I più si sono focalizzati a trovare modalità operative per prolungare nel tempo gli effetti dei diritti acquisiti (cosa forse auspicabile, purché siano davvero acquisiti e non derivanti da strumenti urbanistici obsoleti e sovradimensionati), a rinviare l'efficacia di nuovi vincoli di cui bisogna sfatare la portata che, a ben vedere, per ciò che riguarda quelli di tipo regionale, sono davvero limitati e funzionali appunto alla difesa ed al rilancio socio economico alternativo dei territori pugliesi.

Insieme ai tecnici professionisti della Sezione dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura di Brindisi, di cui il sottoscritto è socio, sezione che ha tra l'altro collaborato alla redazione delle “Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali”, sotto la guida dell'eccellente Prof. Alberto Magnaghi, Coordinatore del Piano, sento la necessità di condividere la più ampia soddisfazione per l'adozione del PPTR, come cittadino pugliese, come professionista impegnato nelle pratiche di trasformazione del territorio, come membro dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Istituto che dal 1995 è impegnato nella diffusione dei temi e delle pratiche dello Sviluppo Sostenibile e nella sensibilizzazione verso una visione olistica del territorio, inteso come sistema di relazioni tra antropizzazione e ambiente naturale.

Sono certo che l'approvazione definitiva del Piano rappresenterà un' importante linea di demarcazione nella storia della pianificazione pugliese, intendendo per pianificazione non "la cogenza tecnico normativa delle trasformazioni del territorio, ma la capacità di trasformazione delle culture degli attori che quotidianamente producono territorio e paesaggio". Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, avendo a riferimento la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000, sancisce in maniera forte e senza equivoci, che il Paesaggio, inteso quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni che lo abitano, nonchè fondamento della loro identità, è un "Bene Comune". Il Paesaggio Pugliese, interpretato secondo la suddetta accezione, costituisce di fatto il principale "bene patrimoniale" (ambientale, territoriale, urbano, sociale, culturale e, non ultimo, economico) sul quale i cittadini possono e devono contare per la realizzazione del proprio futuro socio-economico, sia per le presenti che per le future generazioni, non sprecandolo o dissipandolo, ma valorizzando ed utilizzando in maniera sostenibile tale risorsa.

Il nuovo PPTR si propone dunque come strumento in grado di guidare i cittadini pugliesi verso il corretto e sostenibile uso di questa ricchezza condivisa, rappresentata dai territori e dai paesaggi regionali, aiutando a riconoscere i principali valori identitari della nostra regione, per poi definirne le regole d'uso (e non solo di vincolo) e di trasformazione. Ritengo inaccettabili le accuse che sono state rivolte all'Assessorato Regionale circa la mancata condivisione del Piano con gli Enti Locali ed i cittadini.

Sono inaccettabili proprio perchè questo Piano si fonda sul concetto di partecipazione sociale per la costruzione del territorio, ma anche per la costruzione del Piano stesso; basti pensare non solo alle 13 conferenze d’area organizzate in giro per la Puglia, di cui a Grottaglie nel maggio 2009, ma anche ai progetti già avviati, in fase di redazione dello stesso Piano, con molti Enti Locali e presenti nella organizzazione dello Scenario Strategico del Piano: Progetti integrati di Paesaggi Sperimentali, Ecomusei, Mappe di Comunità, Rigenerazione Urbana e Territoriale ecc.

Il perseguimento dello sviluppo economico locale, attraverso l'uso sostenibile del patrimonio comune, non può assolutamente prescindere dalla partecipazione "culturale" dei cittadini pugliesi al cambiamento messo in atto dal Piano, in concomitanza con una serie di altre politiche di governance tutte finalizzate alla costruzione di uno scenario strategico condiviso. Pertanto l'impostazione metodologica di base del PPTR, lontano dall'essere di tipo "autoritativo" diviene, al contrario "dialogante" con tutti i principali attori socioeconomici ed in definitiva con tutti i "produttori di paesaggio pugliesi", presentandosi non un Piano dei vincoli ma come un Piano delle regole che devono essere affinate, approfondite e contestualizzate sia nell’immediato mediante le osservazioni, sia a regime adeguando al PPTR i piani comunali, soprattutto quelli più vecchi e privi di considerazione per i valori del paesaggio.

NOTE PRELIMINARI

Preoccupazioni perché si addivenga nel PPTR a modificazioni delle rappresentazioni grafiche già utilizzate, per evidenziare i vincoli del PUTT/P , con attenzione per questo di non commettere le stesse imprecisioni nel nuovo PPTR.

1. Tale preoccupazione è riconosciuta anche nel documento della Consulta Architetti di Puglia circa le osservazioni al PPTR;

2. è esplicitata nella verifica della Proposta di adeguamento del PRG di Grottaglie al PUTT/P compiuta dalla Regione Puglia con data Prot.llo AOO145 del 20.06.2013 n° 5953.

Osservazioni: tra il PUTT/P vigente e il nuovo PPTR - In sede di lettura dei “territori costruiti” (v. art. 1.03 NTA PUTT/P – Grottaglie) evidenziato nell’adeguamento del PRG al PUTT/P (avvenuto nel 2007) la loro perimetrazione deve servire non già ad evidenziare e circoscrivere il territorio, quanto a rintracciare in essi eventuali componenti del paesaggio (ADT e ATE) che pur ricadendo in questa perimetrazione non sono meritevoli di tutela paesaggistica; cioè servente quindi esclusivamente all’indicazione di componenti che possono essere esclusi dal vincolo.

In un processo quindi di sottrazione vincolistica, liberatorio e oggettivamente non producente gravame alcuno. Ancora su “territori costruiti” di Grottaglie a. L’area territoriale denominata dal vigente PRG del 2003, zona (F) – di cont.da Monte Pizzuto, compresa tra la S.P. n°72 per Villa Castelli (Br) e la stessa contrada Monte Pizzuto è un’area inclusa nei PPA, approvati alla data di pubblicazione del DL 312 del 27.06.1985.
• Per come dal punto 5.2 dell’art. 1.03 PUTT/P,
• per come dal punto 5.3 dell’art. 1.03 PUTT/P essa è individuata come “area a servizio zona F”, per tali due punti evidenziati è un territorio costruito e quindi non soggetto a vincolo. Puntuali ed errate valutazioni sono state compiute da questa Amministrazione in merito. Si consiglia di prendere provvedimenti in tale senso. Giacchè come illustrato sopra, la riperimetrazione del Comune, DCC n° 24 del 12.04.2007 è valsa soltanto a non evidenziare di fatto le aree di quel territorio che potrebbero essere escluse dal vincolo (v. risposta Regione Puglia circostanziata), risultando quella riperimetrazione in quell’area semplicemente un mero esercizio grafico, compiuto dagli Uffici Tecnici del Comune di Grottaglie ,anche se transitorio, che certamente non è stato foriero di una adeguata valutazione effettiva e circostanziata circa i vincoli da includere o da escludere.

 

 

 

SULLE EMERGENZE (3.06 NTA PUTT/P) E DAL CONFRONTO CON IL NUOVO PPTR

b. Risultano assenti nella proposta di adeguamento del PRG al PUTT/P, DCC n° 24 del 12.04.2007 da parte del Comune di Grottaglie, le emergenze morfologiche che invece vengono rilevate nel nuovo PPTR. (Si fa riferimento alla “Grotta di Monte Pizzuto”.

- Si consiglia allo stesso Comune di Grottaglie, nelle presenti note-osservazioni di analizzare in futuro le questioni normative attinenti tali vincoli, per non rendere “parziale” la stessa normativa, gravando alcuni proprietari da vincoli inesistenti e sollevando per altri proprietari da vincoli che invece esistono e non rendono certo equa tale situazione di fatto.

SUL PAESAGGIO AGRARIO (3,17 –NTA -PUTT/P) E DAL CONFRONTO CON IL NUOVO PPTR

c. Secondo quest’ultimo il PUTT/P doveva individuare quei siti che costituiscono il contesto di riferimento “visuale” e “formale” dei centri storici (centri collinari e/o versante). Di fatto non vengono individuate nel PUTT/P. Di contro sono riconoscibili paesaggi agrari che si intervellano con zone a pascolo e di nuova naturalità, brulle e poco artificializzati, ma proprio per questo meritevoli di tutela. - Ciò che appare ben chiaro nel versante nord-ovest della città di Grottaglie, nelle aree agricole, è un paesaggio spettrale, ricoperto da teloni per la tutela dalla grandine delle coltivazioni dell’uva.

Si può fare qualcosa a proposito di prescrivere almeno teloni di colore verde? Forse per tali ragioni se ne disconosce il valore di Paesaggio Agrario? Grottaglie non è forse una delle principali fonti territoriali per la coltivazione dell’uva da tavola? M a non si fa niente a livello culturale per tutelare gli aspetti di tale paesaggio!

STRADE PANORAMICHE E PAESAGGISTICHE

d. Occorrerà valutare attentamente le questioni che attengono a tali beni; perchè così come espresso nel “Paesaggio Agrario” sono elementi dai più ritenuti superflui. Dobbiamo estendere con “criterio” la valutazione di strada panoramica e di quella paesaggistica; un esempio tra tutti, paradossale: - d.1 “Le aree tratturali” del Regio Tratturello Tarantino n.75, e del Martinese il n° 73 sono indistinguibili allo stato odierno, per non dire inesistenti dal punto di vista della presenza insediativa storica. Ma cosa succede? Sono riportate anche nel nuovo PPTR come aree soggette a vincoli; perché? La riduzione del buffer a 30 mt, dell’area annessa (PPTR) , sebbene venga riportata sulle tavole del PPTR, da parte della Regione Puglia, assume una valenza importante, “riduttiva”, di quei vincoli, che attesta ancora la presenza degli stessi , confermati e riportati anche nelle riperimetrazioni comunali del 2007 nell’attuale vigente PUTT/P.

L’ Amministrazione Comunale nulla ha fatto ai fini quanto meno del ridimensionamento di queste “aree tratturali” e dei “tratturi”per non dire che nulla ha fatto semplicemente per “distinguere” e “perimetrale” realmente le stesse. Quanto detto, trova la reale e obiettiva valutazione, proprio per le spiegazioni normative che vengono qui apportate al punto f) successivo, alla luce della L.R. n° 4 del 05.02.2013 (testo unico in materia di demanio armentizio) che ha interamente sostituito la L.R. n° 29 del 23.12.2003 Questa assenza insediativa archeologica del Tratturo è stata accertata dalla Soprintentenza archeologica durante i lavori della nuova cisterna idrica di accumulo e distribuzione dell’AQP, come dovrebbe risultare agli atti del giornale dei lavori, (lavori iniziati nel 2012 e terminati nel 2013); in sintesi queste aree tratturali (che non hanno più niente di tratturo) andrebbero considerate invece STRADE PANORAMICHE.

- Di fatto da sempre, con l’indicazione di strada panoramica o meglio nella dizione locale “la panoramica”, si è sempre indicato e inteso Monte Pizzuto come luogo più alto e come tale meritevole di essere indicato in questo modo; si aggiunge che esso dovrebbe essere indicato come strada paesaggistica. Questo il paradosso: si vincola là dove non c’è più il bene e si elude la realtà del paesaggio (che incassa duri colpi) per quanti pensano che il paesaggio sia solo la visione di un un deserto, un mare una montagna. - Qui ci vuole il salto di qualità culturale coraggiosamente avviato dal PPTR. Facciamo appello alla sensibilità degli estensori del Piano in quanto è proprio di questo che lo stesso si nutre e trova humus fertile per una tutela, conservazione e sviluppo del nostro territorio!

 

 

 

PUNTI PANORAMICI (3.18 - NTA – PUTT/P)

e. I punti panoramici devono essere individuati da chi con sensibilità e professionalità svolge il proprio lavoro dalla parte della Comunità locale, nell’interesse generale e con criteri di obiettività. Il Comune di Grottaglie nella proposta di adeguamento (del 2012) del PRG al PUTT/P non ha provveduto , tramite l’equipe di lavoro coordinata e congiunta e a ciò preposta, ad individuare alcun bene appartenente a tale categoria, ed è proprio a questa conclusione giunge la Regione Puglia esaminando il documento prima citato di proposta di adeguamento, inviatele con nota n° 22457 del 27.09.2012 da parte del Comune di Grottaglie.

ZONE ARCHEOLOGICHE 3.15 – NTA – PUTT/P e PPTR

f. Il Comune esplicita sotto la “comune denominazione” di Zone Archeologiche le diverse componenti riconosciute dal PUTT/P ovvero: - Vincoli archeologici - Segnalazioni archeologiche - Tratturi Queste componenti hanno regime di tutela diverso e generano confusioni nell’applicazione delle norme. Appare importante , come anche riconosce la Regione Puglia, rispetto agli atti di adeguamento del PRG al PUTT/P (2007), che l’area tratturale del traturello n.°75 denominato “traturello Tarantino”, sia confrontato con l’area del Catasto d’Impianto, perché non sono congruenti.

Vale ancora qui la constatazione precedente fatta al punto b. a proposito del “territori costruiti” (v.art. 1.03 –NTA – del PUTT/P) Grottaglie, e cioè in sintesi: L’area territoriale denominata dal vigente PRG del 2003n- tratturello Tarantino n°75 , così come esplicitato e numerato dalla Carta del Commissario per la Reintegra della Regione Puglia del 1959, è un’area inclusa nel PPA, approvato alla data di pubblicazione del D.L. 312 del 27..06.1985, • Per come nel punto 5.02 del l’art. 1.03 del PUTT/P • Per come nel punto 5.03 del l’art. 1.03 del PUTT/P Per i due punti evidenziati, quell’area tratturale, inserita in quel territorio costruito, non essendo “stratificazione storica” dell’abitato e quindi non soggetta a vincolo, semmai ad una “segnalazione” che venga elaborata come progetto di semplice comunicazione della storia passata, con cartello o quant’altro.

E’ evidente che c’è la prevalenza della definizione normativa, e vale il principio per cui il vincolo è un inderogabile antecedente logico e giuridico del PPTR; se di fatto manca il bene, come definito dalla legge e dal Piano non si applicano neppure le norme di tutela. V. l’illuminante sentenza Consiglio di Stato Sez. VI n° 6372 del 12.12.2012 Puntuali e non precise valutazioni sono state compiute dall’Amministrazione Comunale di Grottaglie in merito. Si consiglia di prendere provvedimenti in tale senso visto che le questioni perdurano già da diverso tempo, rendendo “equivocabile” nella norma, ciò che invece è chiaro ed evidente che non deve essere normato.

A ciò si aggiunga una endemica non risposta da parte degli Uffici Tecnici nei tempi e nei modi normativi, rendendo ciò più faticoso per tutti gli operatori tecnici professionisti abilitati a lavorare sulle questioni paesaggistiche, e non per ultimo per i proprietari. - La L.R. n° 29 del 23.12.2003 sulla disciplina delle funzioni amministrative in materia dei tratturi obbligava anche il Comune di Grottaglie a redigere il “Piano Comunale dei Tratturi”. Alla data odierna nonostante la Regione avesse consigliato di farlo esplicitamente già dal 2006, il Comune di Grottaglie non ha un Piano dei Tratturi.

Evidentemente sono state molte le incertezze sul tema, continuano ad esserci a tale proposito, perché per i contenuti precedentemente illustrati nella loro sostanza, l’unica cosa da fare sarebbe stata , già da allora, e che ora speriamo venga fatta, è quella di non fare il Piano dei Tratturi. Tutte le cose evidenziate sin qui, per il tratturello tarantino, vengono riportate anche per l’altro tratturello martinese il n°73. - Ricordo che dal 2006 al 2007 atti deliberativi comunali sono stati redatti e posti in essere a tale proposito.

I costi amministrativi per affrontare le questioni delle delibere tese “appena” ad approntare ciò che invece non doveva essere svolto, sono stati notevoli per la comunità grottagliese. Bastava in primis affrontare la questione in termini di studio sul posto e decisioni dirigenziali. Ma evidentemente lungaggini politiche e poca attenzione al territorio, in secundis, hanno fatto si che il Piano non redatto, non abbia portato le necessarie modificazioni al PUTT/P e quindi di trascinamento alle incongruenze in atto nel nuovo PPTR. - Ora a dicembre 2013, e qui le ultime novità, si può affermare, nell’interesse pubblico e per una visione obiettiva e sostenibile del paesaggio (costi e quant’altro), che quel Piano dei Tratturi non va assolutamente redatto, in quanto quella stessa legge L.R. n° 29 del 2003, ora abrogata, è stata sostituita integralmente dal “Testo Unico” delle disposizioni legislative in materia di Demanio Armentizio, esattamente la L.R. n° 4 del 05.12.2013 pubblicata sul B.U.R.P. n° 18 del 05.12.2013

Le presenti osservazioni entrano nel merito del Testo Unico del Demanio Armentizio, consigliando che sia quanto meno “inopportuno” per la città di Grottaglie redigere quel Piano dei Tratturi, non solo dal punto di vista normativo (v. art.2 e art. 6 del Testo), ma anche dal punto di vista dei costi che si produrranno che tutti noi cittadini dovremmo sostenere per una cosa che invece andava risolta a monte, nelle normali competenze dirigenziali dell’Ufficio Urbanistico. Né sono corrette le valutazioni riportate a mezzo stampa dall’ex ass. all’Urbanistica Lupo quando affermava nel maggio 2013 , prendendo accordi con la Regione Puglia, che certamente la redazione del Piano dei Tratturi sarebbe stato per Grottaglie di tale vitale importanza in qualità di strumento urbanistico ai fini di un rilancio delle attività.

La L.R. n° 4 del 05.02.2013 (Testo Unico sul Demanio Armentizio) richiamata nelle presenti note era già una legge esecutiva, almeno allora ci si doveva porre la questione del piano tratturi si o piano tratturi no; neanche allora è stata data risposta. L’art. 6 della L.R. n° 4 del 2013 (Testo Unico Demanio Armentizio), quando parla di Quadro di Assetto Regionale in cui si devono “individuare” e “perimetrale” i tratturi, impone ora ai comuni di specificare se davvero esistono fisicamente i tratturi, e nel caso esistano di dover modulare degli interventi a favore del loro recupero, secondo la loro importanza decrescente qui descritta, secondo che essi siano:
a) tratturi che conservano l’originaria consistenza
b) aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico (che hanno nella loro stessa definizione importanza diversa dal tratturo)
c) aree tratturali che hanno subito alterazioni.

Oggi la Regione Puglia ha realizzato, su parere della Soprintendenza Archeologica, una importante opera pubblica, una cisterna idrica sopraelevata, dell’AQP, atta a servire i “territori costruiti” in Contrada Mannara, Montepizzuto e Mezzaquarta. Alla luce di quanto affermato al punto: ZONE ARCHEOLOGICHE (tratturi), ed in riferimento all’art. 6 (punto 2. L.R. n°4 - aree tratturali prive di interesse archeologico) la legge parla chiaro, si può pensare che i “pseudo” tronchi tratturali, previa delibera di G.R. di Autorizzazione siano trasferiti a titolo gratuito a favore dell’Ente locale richiedente con vincolo permanente di destinazione, di “tronco tratturale” diverso dal “tratturello” non avente più la “segnalazione archeologica”, storica, aggiungo: privato dell’attuale buffer (area annessa) di tutela specifica o quanto meno di una distanza di tutela a non più di 20 mt dal “tronco tratturale” anziché i 30 mt normati nel PPTR adottato. - A sostenere che esista una indicazione di riduzione anche del numero dei tratturelli nella Regione Puglia, e partendo appunto dalla Carta dei Tratturi del 1959 emanata dal Commissario della Reintegra, sino ad arrivare a quella “riduzione” numerica sopra detta, c’è la Circolare n° 16339 del Corpo Forestale dello Stato, del 1993, nella quale si riduce il numero dei tratturi e tratturelli, significativamente.

Le motivazioni addotte insieme alle presenti circolari ci portano a capire/verificare meglio la vera presenza fisica di tali tratturi nel nostro territorio. CIO’ CHE SI CHIEDE CON FORZA DI FARE. - A “Grottaglie, come altrove……” , recita una bellissima monografia di progetto, edita da Architettura Moderna, quaderni del Politecnico- Bari, degli anni 80, del Prof. Arch. Moschini, si deve “verificare” , “pensare”, “progettare”, “rispettare” e “creare”; ma invece non si verifica, non si pensa, non si progetta, non si rispetta e si pensa per luoghi comuni. - Sconcertante è che nonostante tali incongruenze e inadempienze a Grottaglie non esiste ancora la Commissione locale per il paesaggio, resasi obbligatoria dalla L.R. n°20 del 07.10.2009. In particolare Grottaglie sarebbe delegata al rilascio delle autorizzazione paesaggistiche così come previste dall’art. 146 della L. 42/2004 Codice Urbani o del Paesaggio.

Sarebbe un comune direttamente delegato per legge all’’Autorizzazione, se istituisse la Commissione Paesaggistica. Avendo l’Amministrazione deliberato per l’istituzione della stessa, in data 03.02.2012, con delibera G.C. n° 56 /2012, al completamento dell’iter , manca semplicemente il “REGOLAMENTO ATTUATIVO” seguito dal Bando pubblico. Questo ci fa capire quanto sia restio per gli amministratori affrontare la questione Urbanistica – Territoriale e Paesaggistica. Si crea una “empasse” ogni volta si debba affidare a competenze esterne delle soluzioni paesaggistiche al nostro territorio. Abbiamo assistito alla collaborazione di molte figure professionali per la redazione delle tavole idrologiche, geologiche, ambientali e botaniche per fare fronte alla redazione del PUTT/P ma per una questione politica non sono stati mai concessi “poteri” professionali a tecnici che mettessero in gioco alcune deficienze dell’apparato amministrativo.

Esiste una preoccupazione personale e ancora poco condivisa ma che ben presto avrà il suo culmine, qui la novità, che ad occuparsi della Commissione Paesaggistica come esperti, venga fatta valere la linea del Collegio dei Geometri, introducendo la figura professionale di un geometra nel team degli esperti , in contrasto con quanto prescritto dal D.Lgs. 22.01.2004 n.° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) detto Codice Urbani, che all’art. 148 a proposito della istituzione della Commissione Paesaggistica, recita esattamente: “è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio” e con quanto espresso dall’art. 8 della L.R. n°20/2009 quando partendo dalla premessa nazionale del Codice sopra detto, aggiunge testualmente: “ in particolare ne faranno parte esperti in possesso di diploma di laurea circa la tutela paesaggistica, della storia dell’arte, dell’architettura, del restauro, del recupero, riuso, della progettazione urbanistica e ambientale, territoriale e scienze agrarie e forestali” stante le cose, tali atteggiamenti pseudo-culturali saranno stroncati sul nascere e saranno perseguiti ricorrendo alla Giustizia Amministrativa. Si confida nell’intero operato dell’Assessore regionale al territorio, l’Arch. Prof. ssa Angela Barbanente, la si ringrazia per avere osato tanto anche se sappiamo che la strada sarà sempre in salita, ma di sicuro sappiamo tutti insieme che abbiamo compiuto un passo in avanti verso la civiltà.

PER UNA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE E DI MODIFICA DEL PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale)

g. Proporre misure incentivanti per alcune tipologie di intervento nel paesaggio, V. art. 143 comma 8 del D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani o del Paesaggio) che praticamente risulterebbero più onerose per gli utenti, per esempio un “bonus volumetrico” se l’intervento rientra secondo lo stile dell’architettura moderna, e contemporanea senza indurre in facili riproposizioni del “falso storico architettonico”. Tale bonus deve essere ripristinato al 20% in più della volumetria esistente, secondo quanto previsto dal vigente PUTT/P, mentre risulta al 10% nel nuovo PPTR.

h. Per masserie e beni rurali (trulli) non si può fissare un aumento forfettario fino a 75 mc, si deve invece esaminare tale aumento in proporzione fisica del complesso esistente. i. Essere artefici della progettazione della “terra di mezzo” in maniera più qualificante per Architetti e Paesaggisti, nella questione PATTO CITTA’ – CAMPAGNA.

j. Si all’abrogazione del 2° comma dell’art. 105 del nuovo PPTR e modifiche all’art. 106, per fare salvi i PUE o interventi dotati di parere a norma del PUTT/P, i territori costruiti di cui all’art. 1.03 commi 5 e 6 – NTA – del PUTT/P, nonché le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e i PUG approvati o adottati.

k. Gli “ulteriori contesti” di cui al 2° comma art. 105 del PPTR devono essere valutati dal comuni soprattutto per quelli di “valore percettivo” art. 85 del PPTR, verso i quali sorgono dubbi di comportamento. Quelli di “valore percettivo” (i contesti) comportano una conoscenza puntuale e devono essere computati solo dal comune.

l. Devono essere esclusi dagli “ulteriori contesti” i pascoli assimilabili alla zootecnia intensiva, non eventualmente solo al semplice pascolo.


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