"Nella mediazione civile e commerciale non ci sono protagonisti diversi dai cittadini”. E’ quanto afferma Pecoraro, presidente dell'organismo internazionale di conciliazione e arbitrato dell'ANPAR, in un comunicato della stessa associazione che dispone di sedi, delegazioni ed uffici di prossimità sull'intero territorio nazionale presso le quali i cittadini possono depositare le loro domande di mediazione.
“Ma, le parti sono a conoscenza della procedura e dei vantaggi che ricevono da un accordo?" si chiede lo stesso comunicato che ricorda come: “La procedura di mediazione è molto semplice. Durante il primo incontro, nel quale le PARTI DEVONO PARTECIPARE PERSONALMENTE, il mediatore chiarisce alle stesse, la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione e le invita unitamente ai loro avvocati se, presenti, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento diversamente redige verbale di mancato accordo.
Ove, invece, tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".
“Gli avvocati – prosegue il comunicato di ANPAR - attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Può capitare che gli avvocati non VOGLIONO attestare e certificare l'accordo, in questi casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
Ma quali sono i vantaggi che derivano da un accordo o mancato accordo? Dalla mediazione sia essa facoltativa che obbligatoria derivano solo vantaggi, continua Pecoraro, infatti tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Inoltra, alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto (in caso di successo della mediazione), un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 17 del D. Lsg 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Nel caso in cui la mediazione è "obbligatoria" è previsto il gratuito patrocinio per i meno abbienti senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
Inoltre, – ricorda il comunicato di ANPAR - quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 (condanna alle spese per singoli atti) e 96 (responsabilità aggravata) del codice di procedura civile. Le disposizioni si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 del citato D. Lsg.
Quando, invece, il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, - conclude il comunicato di ANPAR - il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 del D. Lsg 28/2010 e s.m.. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.”
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